CONDIZIONI GENERALI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TERMINE
  1. L’Utilizzatore dichiara sotto la Sua responsabilità che i lavoratori vengono richiesti ed utilizzati nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 81/2015) ed in particolare dell’art. 31, c.2 e 32.
  2. ll trattamento economico e normativo dovuto da I.K. Hofmann GmbH al Lavoratore è quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento applicabile ai dipendenti di pari livello dell’Utilizzatore (art. 33, c. 1, lett. f e  art. 35, c. 1 D. Lgs. 81/2015).
  3. I.K. Hofmann GmbH si obbliga a pagare direttamente al Lavoratore quanto dovuto a titolo di trattamento economico, nonché a versare i relativi contributi previdenziali e assistenziali, (art. 35, c. 2, D. Lgs. 81/2015).
  4. L’Utilizzatore si obbliga a rimborsare a I.K. Hofmann GmbH gli oneri retributivi, previdenziali e assistenziali da questo sostenuti in favore del Lavoratore (art. 35, c. 2, D.Lgs. 81/2015). Tali oneri sono normalmente compresi nella tariffa di fatturazione, salvo quanto previsto dal punto 11 del presente contratto.
  5. L’Utilizzatore si impegna a comunicare a I.K. Hofmann GmbH l’orario settimanale aziendale ed ogni altro trattamento utile ai fini del trattamento retributivo di cui all’articola 30 del CCNL per la categoria delle Agenzie per il Lavoro del 27/02/2014, i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione aziendale ed applicati ai lavoratori comparabili (art. 33, c. 2, D.Lgs. 81/2015), nonché eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto; in particolare, si obbliga a comunicare, se previste, le modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa (art. 35, c. 3, D. Lgs. 81/2015).
  6. L’obbligo di informazione di cui al punto precedente riguarda anche le eventuali variazioni dei dati già comunicati. L’informazione dovrà essere comunicata dall’Utilizzatore nel tempo più breve possibile. Gli oneri di qualsiasi natura che I.K. Hofmann GmbH sarà tenuta a sostenere per effetto e a causa della mancata o inesatta comunicazione dei trattamenti retributivi e previdenziali in atto presso l’Utilizzatore saranno integralmente a carico di quest’ultimo. In questo caso, I.K. Hofmann GmbH avrà diritto di rivalsa nei confronti dell’Utilizzatore per ogni onere sostenuto.
  7. Fermo restando quanto previsto dall’art. 3) che precede, il Lavoratore sarà retribuito solo ed esclusivamente da I.K. Hofmann GmbH la quale provvederà altresì al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. In caso di inadempimento l’Utilizzatore provvederà al pagamento diretto al Lavoratore del trattamento economico nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, salvo il diritto di rivalsa verso I.K. Hofmann GmbH (art. 35, c. 2, D.Lgs. 81/2015).
  8. Il Lavoratore non può essere adibito a mansioni superiori a quella cui il presente contratto fa riferimento senza che l’Utilizzatore ne dia preventiva comunicazione scritta a I.K. Hofmann GmbH con copia al Lavoratore.  In difetto, l’Utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al Lavoratore.
  9. Nel caso in cui la retribuzione prevista per la mansione risultasse superiore a quella dichiarata dall’Utilizzatore, I.K. Hofmann GmbH provvederà al ricalcolo della retribuzione del Lavoratore e della tariffa di fatturazione con una maggiorazione forfetaria, a titolo di rimborso spese amministrative, da € 150,00 a € 300,00 per ogni Lavoratore a seconda della durata e delle retribuzioni già corrisposte.
  10. I.K. Hofmann GmbH, si riserva la facoltà di porre a carico dell’Utilizzatore un contributo mensile, a titolo di oneri amministrativi, per la gestione della missione, nella misura indicata nella Proposta Commerciale.
  11. La fatturazione da parte di I.K. Hofmann GmbH viene effettuata in base alle ore ordinarie e straordinarie indicate sul "Foglio Presenze", firmato dall'Utilizzatore, e alle competenze erogate al Lavoratore previste dal C.C.N.L. e/o contratto integrativo aziendale applicati dall'Utilizzatore, nonché alle eventuali ore di ferie,  r.o.l. e permessi retribuiti a fronte dell'effettivo godimento da parte del personale in somministrazione. Eventuali straordinari saranno liquidati con le maggiorazioni previste dal C.C.N.L. di riferimento e/o dagli accordi aziendali dell'Utilizzatore. In ogni caso le ore settimanali non possono superare i limiti previsti dalla legislazione vigente, salvo in caso di previste autorizzazioni. In caso di mancanza del "Foglio Presenze" firmato dall'Utilizzatore, I.K. Hofmann GmbH sarà autorizzata ad emettere fattura d'anticipo sulle ore contrattuali. L'Utilizzatore dichiara inoltre di manlevare I.K. Hofmann GmbH in relazione ad ogni richiesta di pagamento per  prestazioni non risultanti dal "Foglio Presenze" controfirmato di cui sopra.
  12. Le tariffe di fatturazione saranno automaticamente adeguate nei casi in cui, dopo la stipula del presente contratto, dovessero intervenire aumenti di costo per effetto di provvedimenti di legge, rinnovi di contratto, accordi aziendali dell’Utilizzatore o a causa di circostanze non dipendenti da I.K. Hofmann GmbH. L’Utilizzatore comunicherà a I.K. Hofmann GmbH gli adeguamenti del costo del lavoro che, a qualsiasi titolo, dovessero intervenire dopo la stipula del presente contratto. I.K. Hofmann GmbH opererà il reinquadramento giuridico ed economico del Lavoratore in ragione delle innovazioni introdotte e adeguerà la tariffa di fatturazione, senza nessuna spesa amministrativa a carico dell’Utilizzatore. Gli effetti economici della rivalutazione delle competenze precedentemente accantonate, in virtù del rapporto contrattuale intercorso nel periodo precedente al nuovo inquadramento normativo ed economico, saranno addebitati separatamente all’Utilizzatore. Nel caso in cui l’Utilizzatore dovesse erogare al Lavoratore “premi variabili”, gli stessi dovranno essere comunicati a I.K. Hofmann GmbH entro il termine della missione. I.K. Hofmann GmbH provvederà al pagamento della somma a tale titolo dovuta al Lavoratore e ad addebitare separatamente l’onere corrispondente all’Utilizzatore. In caso di premi soggetti a decontribuzione I.K. Hofmann GmbH fatturerà l’importo corrisposto a tale titolo, mentre l’eventuale differenza contributiva verrà addebitata separatamente nell’ultimo periodo di fatturazione della missione.
  13. In caso di risoluzione e/o di sospensione del presente contratto da parte dell’Utilizzatore e, salvo casi di sopravvenienza di una giusta causa che possa dar luogo alla risoluzione dei rapporti di lavoro con il personale in somministrazione, l’Utilizzatore pagherà a I.K. Hofmann GmbH l’intera fatturazione dovuta fino al termine convenuto della somministrazione.
  14. In caso di ritardo di pagamento l’Utilizzatore sarà passibile di interesse di mora, il cui ammontare sarà determinato sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti, per ogni giorno di ritardo fino alla data di effettivo pagamento. In caso di mancato pagamento della fattura entro i termini e alle condizioni summenzionate, I.K. Hofmann GmbH si riserva di risolvere unilateralmente ed immediatamente il contratto senza messa in mora e senza che gliene possano risultare danni e interessi di qualsiasi tipo a suo carico; in questo caso l’Utilizzatore conserverà a proprio carico esclusivo le conseguenze pecuniarie complessive risultanti dalla risoluzione, ed in particolare il pagamento della fattura entro il termine convenuto.
  15. La presenza di eventuali contestazioni, di qualunque genere, in ordine alla somministrazione, ovvero in relazione a parte di essa, non esimerà in alcun modo l’Utilizzatore dal provvedere al tempestivo ed integrale pagamento di quanto dovuto in relazione ai costi del lavoro (totale oneri retributivi, previdenziali) risultanti dalla corrispondente documentazione contabile. Fermo restando quanto sopra, eventuali rilievi e contestazioni relativi alla somministrazione, o in relazione a parte di essa, dovranno, a pena di decadenza, essere formulati per iscritto entro il termine perentorio di scadenza del pagamento indicato in fattura alla quale i medesimi si riferiscono.
  16. Nel caso in cui il presente contratto fosse interrotto per cause riconducibili al Lavoratore, I.K. Hofmann GmbH farà tutto il possibile per provvedere alla relativa sostituzione. Nel caso in cui questa non si realizzi, il contratto si intenderà risolto senza alcun onere aggiuntivo a carico delle parti contraenti.
  17. L’Utilizzatore dovrà comunicare a I.K. Hofmann GmbH, in forma scritta, il mancato superamento del periodo di prova del Lavoratore ed i suoi motivi, in tempo utile per consentire a I.K. Hofmann GmbH di comunicare al medesimo la risoluzione del rapporto di lavoro entro la scadenza del periodo di prova stesso. In tal caso il contratto rimarrà in essere e il Lavoratore sarà sostituito da I.K. Hofmann GmbH nel limite del possibile. Il periodo di prova effettivamente lavorato verrà fatturato.
  18. L’Utilizzatore dichiara sotto la propria responsabilità di avere effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17 e 28,  D.Lgs. 9 aprile 2008, n 81 e di non trovarsi comunque in una delle condizioni di cui all’art. 32,  D. Lgs. 81/2015.
  19. L’Utilizzatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, c. 4, D. Lgs. 81/2015, si impegna ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive aziendali in generale e a formarli ed addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa, per la quale essi vengono assunti, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni. L’Utilizzatore in tal senso si impegna a compilare e sottoscrivere la nota informativa sugli obblighi di sicurezza (art. 22, c. 6, CCNL del 27/02/2014), che costituisce parte integrante del presente contratto. L’Utilizzatore osserva nei confronti del personale in somministrazione tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti, fornendo i dispositivi individuali di protezione e garantendo altresì la sorveglianza sanitaria, ove prevista, e le misure di primo soccorso. L’Utilizzatore si impegna, altresì, nel caso di adibizione dei medesimi a mansioni per le quali viene richiesta una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, a darne informazione ai lavoratori in somministrazione.
  20. Il Lavoratore svolge la propria attività secondo le direttive e le istruzioni impartite dall’Utilizzatore, che è quindi responsabile per i danni causati dal Lavoratore e/o occorsi a quest’ultimo durante la somministrazione (art. 35 c. 7 D.Lgs. 81/2015). L’Utilizzatore si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto a I.K. Hofmann GmbH i comportamenti del Lavoratore che possano determinare l’esercizio del potere disciplinare da parte di I.K. Hofmann GmbH stessa.
  21. In caso di infortuni sul lavoro, l’Utilizzatore è tenuto ad informare immediatamente per iscritto I.K. Hofmann GmbH, affinché possa provvedere agli adempimenti di legge che le competono.
  22. Il Lavoratore non è autorizzato a maneggiare denaro, né può essere assegnato ad attività collegate a mezzi di pagamento, salvo che tali attività non rientrino espressamente nelle mansioni di assegnazione o salvo diverso accordo preventivo in forma scritta con I.K. Hofmann GmbH.
  23. Per tutta la durata della missione, il Lavoratore ha diritto ad esercitare presso l’Utilizzatore i diritti di libertà e di attività sindacale, partecipando alle assemblee del personale dell’Utilizzatore ed alle riunioni secondo la normativa di legge e del contratto collettivo vigente.
  24. Il Lavoratore ha diritto di fruire di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti dell’Utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, così come previsto dal D.Lgs. 81/2015, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato all’iscrizione ad associazioni o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.
  25. Le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere riservate tutte le informazioni e la documentazione di cui ciascuna venisse a conoscenza come risultato della sua attività in base al presente contratto, obbligandosi a mantenere un comportamento conforme alle normative dì legge, in particolare si impegnano a non usare né pubblicare o rivelare a qualsiasi persona, fisica o giuridica, sia per tutta la durata del rapporto sia in seguito alla sua conclusione, senza il preventivo consenso scritto dell’altra, qualsiasi materiale, informazione o conoscenza acquisita o ottenuta con l'eccezione in cui tale rivelazione sia richiesta dalla legge.
  26. Le parti si impegnano altresì ad osservare le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e ad effettuare i rispettivi trattamenti dei dati in conformità alla medesima, autorizzando reciprocamente l’altra parte ad effettuare la comunicazione dei propri dati personali per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge nonché dalla normativa comunitaria e connessi all’adempimento del presente contratto. A tal fine si fa presente che il consenso al Lavoratore viene chiesto da I.K. Hofmann GmbH esclusivamente per i propri trattamenti e per la comunicazione ai terzi, indicati nell’apposito modulo, ivi incluso l’Utilizzatore. Tale consenso non comprende i trattamenti che i suddetti destinatari dovessero effettuare per proprio conto e per i quali dovranno provvedere autonomamente a richiedere il relativo consenso, se necessario. Si rende noto inoltre che i dati raccolti potranno altresì essere trasferiti all’estero, anche in paesi al di fuori dell’Unione Europea, dove operano società facenti parte del Gruppo I.K. Hofmann GmbH.         
  27. In applicazione dell’art. 34, c. 2, D. Lgs. 81/2015, il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro in somministrazione è soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 81/2015, e per quanto compatibile alla disciplina prevista per il contratto a tempo determinato con esclusione delle disposizioni di cui all’art. 19 – commi1.2 e 3, 21, 23, 24.
  28. Le parti si danno atto reciprocamente che è nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'Utilizzatore di assumere il Lavoratore al termine del contratto di somministrazione.
  29. Per tutto quanto non espressamente citato nel presente contratto di somministrazione, si fa espresso riferimento al D.Lgs. 81/2015, alle norme della contrattazione collettiva di riferimento compatibili, nonché al Codice Civile.
  30. Qualsiasi controversia tra le parti riguardante l’interpretazione, la validità e l’esecuzione del presente contratto di somministrazione sarà competenza esclusiva del Foro di Milano.

 

Luogo…………………………………..……data…………………….                                    

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                                      (Timbro e firma)

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 C.C. si approvano specificatamente gli Artt. 7 (in caso di inadempimento), 8 (mansioni superiori), 9 (rimborso spese amministrative), 10 (condizioni di fatturazione), 12 (in caso di risoluzione e/o sospensione), 13 (interesse di mora e risolvere), 14 (contestazioni), 16 (mancato superamento periodo di prova), 19 (responsabile per danni), e 29 (Foro di Milano).

 

 

Luogo………………………………….…… data…………………

 

 

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                                      (Timbro e firma)